Statuto

Statuto SIdiBP
Società Italiana di Bonding Process

Art.l) Il 29/4/1987 si è costituita una associazione denominata "Società Italiana di Psicoterapia
Emozionale"; che dal 1/4/2023 prende il nome di "Società Italiana di Bonding Process";
Art.2) L'Associazione ha sede in via Marconi 110 ,Vittorio Veneto(TV) 31029, codice fiscale 93002960172 ;
potranno istituirsi sedi operative altrove, sia in Italia che all'estero;
Art.3) L'Associazione, senza finalità di lucro, si propone di:
a) garantire elevati standard etico professionali nell'impiego della psicoterapia emozionale sec. Casriel /Bonding Process;
b) provvedere alla formazione professionale nella suddetta metodologia;
c) di riconoscere la collazione nei livelli della associazione previsti dal successivo art.l0;
d) promuovere studi, ricerche, incontri, convegni dedicati alla psicoterapia emozionale ed ai suoi possibili collegamenti con altre metodologie terapeutiche;
e) pubblicare ricerche, documenti e altro materiale riguardante il Bonding Process;
f) mantenere costanti collegamenti culturali ed organizzativi con l'ISBP(International Society of
Bonding Psychotherapy) e con le altre similari società nazionali ed internazionali;
g) svolgere azione di sorveglianza e controllo su abusi;
h) compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo sociale.
Art.4) La durata della Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2100.
Art.5) Il patrimonio della Associazione è costituito da:
a) quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
b) contributi di Enti Pubblici e persone fisiche e giuridiche;
c) eventuali donazioni, erogazioni, lasciti nonché beni mobili éd immobili che diverranno proprietà dell'Associazione.
Art.6) Gli esercizi sociali finanziari si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno, alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Art.7) I soci della Associazione possono essere:
a) Onorari;
b) Associati;
c) Soci in formazione, ovvero ISBP Members in Training (MIT);
d) Soci Assistenti Terapeuti, ovvero ISBP Institute Fellow (IT)
e) Terapeuti, ovvero ISBP Fellow (F)
f) Didatti , ovvero ISBP Teaching Fellow (TF)

Art.8) Per essere ammessi alla società i candidati dovranno presentare domanda scritta allegando la
certificazione comprovante il livello dì studio, le esperienze di psicoterapia emozionale e i programmi di formazione, in corso o superati.
L'ammissione alla Società e la determinazione del livello, è decisa in base alla documentazione presentata e ad ogni elemento ritenuto utile dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo della Società stabilirà annualmente le quote di iscrizione per ogni livello, che devono essere pagate entro il trentuno gennaio di ogni anno.
Il socio che risulti moroso per un periodo superiore all'anno verrà dichiarato scaduto. Gli verrà data comunicazione scritta. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, indegnità;
la morosità e l'indegnità verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo.
Art.9) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri aventi diritto di voto; il Consiglio dura in carica da uno a tre esercizi sociali.
La determinazione del numero dei Consiglieri e della loro durata in carica è stabilita dalla assemblea che nomina il Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di decesso di un componente il Consiglio Direttivo alla
prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.
Art.10) Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente,
un Segretario ,un Tesoriere, un Consigliere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Art.11) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o
quando ne sia fatta richiesta da altri tre membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare
in ordine al consuntivo ed al preventivo e per determinare l'ammontare della quota associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà
sottoscritto dal Presidente e da un Segretario.
Art 13) Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente , rappresentano
legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Nei casi di urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio
Direttivo, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art.12) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina dei dipendenti ed impiegati
determinandone la retribuzione, compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione con
facoltà di istituzionalizzare una assemblea dei soci onorari e degli associati alla quale
potrà demandare la possibilità di rilasciare pareri, indicazioni e suggerimenti a scopo consultivo e
comunque non vincolante per gli organi istituzionali.
Art.13) Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente, rappresentano
legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Nei casi di urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio
Direttivo,salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art.14) I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno
entro il trentuno marzo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante
affissione nell'Albo della Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per la adunanza.
L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei
soci a norma dell'art.20 del C.C.
Art.15) L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale e in via telematica.
Art.16) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quanto altro demandatole per legge o per statuto.
Art.l7) Hanno diritto di intervenire alla assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota
annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del
Consiglio direttivo, salvo, in questo caso, per la approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito
a responsabilità dei componenti del Consiglio stesso.
Art.l8) L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza
dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente;
il Presidente della Assemblea nomina un segretario e se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Spetta al Presidente della Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, in genere il diritto di intervento
nelle assemblee; delle riunioni dell'assemblea deve redigersi processo verbale firmato dal
Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art.l9) Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste
dall'art.21 del C.C. Le assemblee in seconda convocazione potranno avere luogo almeno due ore
dopo la prima e, comunque entro sette giorni dalla medesima. Per le modifiche dello Statuto necessita, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.
Art 20) La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti costituito
da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci . Essi durano in carica per tre esercizi sociali e devono
accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione al bilancio annuale, e possono accertare la consistenza di cassa e la esistenza di valori e titoli di proprietà dell' Associazione; possono anche procedere individualmente ed in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.
Art.21) Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale delibererà circa la
nomina di uno o più liquidatori e in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art.22) Qualunque controversia insorgesse tre i soci, tra questi e l'associazione e gli amministratori
circa la interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio inappellabile di
tre arbitri amichevoli compositori scelti uno da una delle parti contraenti, uno dall'altra parte ed il
terzo eletto dai primi due; essi giudicheranno ex bono et aequo e senza formalità di procedura.
Nel caso in cui non si provveda alla nomina anche di uno solo degli arbitri, vi provvederà il Presidente
del Tribunale di Brescia su istanza di chiunque.
Art.23) Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alle norme del C.C. in materia di Associazioni . Qualora si intendesse chiedere il riconoscimento e la personalità giuridica, ciò sarà fatto a seguito di regolare deliberazione della assemblea dei soci.